Bonus mobili: tutti i requisiti per richiederlo
Per questo e per il prossimo anno rimane ancora valido il bonus mobili ed elettrodomestici, un utile bonus che aiuta le famiglie italiane ad acquistare questi beni per le loro case. Ma a quanto ammonta il beneficio? E’ possibile richiederlo per tutti? Vediamolo insieme.
Anche nel 2023 è disponibile il bonus mobili ed elettrodomestici ma cambiano le soglie. Scopriamo insieme i dettagli in questo articolo! Il bonus mobili permette di ottenere una detrazione del 50% sulla spesa in caso di un intervento di ristrutturazione edilizia e di acquisto di nuovi mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Con la Legge di Bilancio 2023, è stato però modificato e abbassato il tetto di spesa massima che passa da 16.000 euro per il 2021; 10.000 euro per il 2022; 8.000 euro per il 2023; sino al minimo di 5.000 euro per il 2024. Va poi detto che sia lo sconto in fattura che la cessione del credito possono essere applicati solo nei casi di interventi realizzati prima del 17 febbraio 2023.
Il bonus mobili si ottiene come detrazione compilando il modello 730 o modello redditi persone fisiche e dichiarando le spese sostenute. L’importo da recuperare con detrazione viene quindi suddiviso in dieci quote annuali di pari importo. Si possono anche chiedere sia lo sconto in fattura che la cessione del credito, ma solo nei casi di interventi realizzati prima del 17 febbraio 2023.
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Bonus mobili ed elettrodomestici: ecco quando si possono richiedere
Possono usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici i proprietari di un immobile oggetto di ristrutturazione, ma anche titolari di diritti reali o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
Possono poi chiederlo anche i locatari o comodatari, i soci di cooperative divise e indivise, gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce. Ma anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016; il componente dell’unione civile.