Energia rinnovabile: il Decreto Pnrr 3 per le autorizzazioni

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21/04/2023

Il disegno di legge per la conversione del decreto Pnrr 3 contiene importanti novità in materia di semplificazione per il fotovoltaico. Tra le misure in cantiere ci sono processi per le autorizzazioni più agevoli. Andiamo a scoprire cosa prevede il nuovo Decreto per il fotovoltaico.

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Nel Decreto sono previste aree idonee per le installazioni più ampie e nuovi interventi di edilizia libera.

Decreto Pnrr: le novità per il fotovoltaico

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L’ultima bozza del Decreto Pnrr 3 contiene diverse misure che intervengono direttamente con importanti novità che riguardano le autorizzazioni per impianti fotovoltaici e di fonti rinnovabili più in generale. Gli interventi sono volti alla semplificazione dei permessi.

La norma contenuta nel Decreto Pnrr 3 prevede che, per progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di immobili di interesse pubblico, l’autorizzazione paesaggistica al fotovoltaico venga rilasciata entro 45 giorni.

Sempre nel Decreto Pnrr 3 è contenuta una novità che introduce altre condizioni in cui le autorizzazioni al fotovoltaico non sono dovute perché gli interventi sono considerati manutenzione ordinaria, ovvero per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree industriali, artigianali e commerciali; discariche; cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Fuori dalle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera a patto che i pannelli collocati sopra le piantagioni siamo posizionati ad almeno 2 metri dal suolo; l’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole; i pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili.

Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti fotovoltaici saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola.

Le autorizzazioni per il fotovoltaico e l’eolico

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Il decreto Pnrr 3 stabilisce anche che l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, che rientrino nei piani e programmi che hanno già ottenuto la Valutazione ambientale strategica (VAS), non debbano produrre fino al 30 giugno 2024 la VIA.

Questa misura vale per gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW; per impianti d’accumulo elettrico;  per il rifacimento, il potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW; per il repowering di impianti eolici già esistenti con potenza complessiva fino a 50MW; per impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva fino a 50MW che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.

Il Decreto Pnrr 3 considera come aree idonee all’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili i sedimi aeroportuali e i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici.