Fotovoltaico: è consentita l’installazione nelle parti comuni di un condominio?
È possibile installare un impianto fotovoltaico nelle parti comuni di un condominio? A rispondere al quesito è la Corte di cassazione, in seguito al ricorso di alcuni condomini che si sono visti negare la possibilità dall’assemblea condominiale.
Quando si abita in un condominio è necessario rispettare una serie di regole e divieti previsti dal Codice civile in merito a cosa si può fare e non.
Nonostante ciò, per quanto riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico, quest’ultima non necessita dell’approvazione dell’assemblea condominiale, secondo quanto previsto dalla Corte di cassazione.
Vediamo insieme come si è espressa a tal proposito l’organo della giustizia.
Installare un impianto fotovoltaico in un condominio
Secondo quanto riportato da Money.it, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni condomini che si erano visti negare dall’assemblea condominiale la possibilità di installare un impianto fotovoltaico.
Tuttavia, il ricorso è stato rifiutato in quanto la decisione dell’assemblea è nella sostanza nulla, pertanto non ha senso che venga impugnata. Dunque, si tratta di una decisione priva di valore e di conseguenza i condomini possono procedere con l’installazione dell’impianto. Infatti, si tratta di un intervento che non prevedeva alcuna modifica delle parti comuni, pertanto non deve sottostare alle regole definite dal Codice civile. In sintesi, i condomini non erano tenuti a sottoporre la questione all’assemblea condominiale, ma soltanto a informarli.
La futilità della decisione assembleare è da considerarsi rilevante in questo caso specifico, in quanto non si tratta di un principio generale. La Cassazione, infatti, non ha dichiarato che le decisioni dell’assemblea sono sempre nulle e non passibili di ricorso, ma si tratta di una situazione singolare.
I requisiti per installare un impianto fotovoltaico in un condominio
L’installazione di impianti fotovoltaici è possibile qualora siano rispettati i seguenti requisiti:
- Rispetto della destinazione d’uso.
- Tutela del diritto d’uso di ogni condomino.
- Minor pregiudizio possibile per le altre parti comuni.
- Salvaguardia della stabilità.
- Rispetto delle condizioni di sicurezza.
- Nessuna compromissione del decoro architettonico dell’edificio.