Modello unico per il fotovoltaico: la comunicazione del GSE per il 2023
Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato i nuovi template per la compilazione dei Modelli Unici utilizzabili a partire da febbraio del 2023. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.
Si completano gli strumenti a disposizione di quanti interessati a realizzare impianti fotovoltaici e di microcogenerazione ad alto rendimento o alimenti da fonti rinnovabili.
Modello unico per il fotovoltaico: cosa prevede il GSE

Il DM del 2 agosto 2022 ha ampliato le razionalizzazioni introdotte negli scorsi anni, individuando le condizioni e le modalità per l’estensione del modello semplificato anche a impianti di 200 kW di potenza. Ossia 150 kW rispetto al precedente limite normativo. L’intervento riguarda tutti i sistemi solari realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra (e nelle relative pertinenze), compresi gli immobili vincolati. A patto, però, che i moduli fotovoltaici siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni.
Il modello unico per il fotovoltaico permetterà la connessione degli impianti presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e che non condividono il punto di connessione esistente con altri impianti di produzione. E al tempo stesso consentirà agli utenti di scegliere le modalità di ritiro dell’energia elettrica: tramite accesso al regime del Ritiro Dedicato, Scambio sul Posto o attraverso la cessione al mercato mediante il conferimento ad un utente del dispacciamento diverso dal GSEE.
Spiega così il GSE in una nota stampa:
“I produttori interessati a questa procedura semplificata dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete. Dopo la ricezione del Modello Unico da parte dei gestori di rete, il GSE provvederà ad attivare il contratto di Ritiro Dedicato e/o Scambio sul posto”.
Modello unico per microcogenerazione: cosa cambia?

Ovviamente anche in questo caso per poter usufruire della modulistica semplificata è necessario rispettare alcune caratteristiche: a cominciare dalla realizzazione dell’impianto presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione. E della richiesta contestuale dell’accesso al regime di scambio sul posto. I sistemi possono essere alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi o a gas metano e Gpl (nel caso dei CAR) e devono avere una capacità di generazione cumulata inferiore a 50 kWe. Se gli interventi di realizzazione dovessero ricadere nell’ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali (Dlgs 42/2004), i lavori non dovranno alterare dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici.