Rinnovabili: quando serve la PAS?
La conversione in legge del decreto Energie ha ufficializzato l’estensione della PAS per gli impianti fotovoltaici. Vediamo insieme quali sono i casi in cui sono previste le semplificazioni.
Il 27 aprile 2022 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale la legge n.34 di conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, conosciuto come decreto Energia.
Tra le diverse misure inserite all’interno della legge alcune riguardano il settore delle rinnovabili e dell’efficienza energetica, introducendo anche alcune estensioni in merito all’applicazione della PAS, ossia la Procedura Abilitativa Semplificata.
Decreto energia 2022: le semplificazioni per il fotovoltaico
La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è un titolo abilitativo che consente la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel caso degli impianti fotovoltaici, con la conversione in legge del decreto Energia, la PAS trova applicazione per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, se l’impianto è collocato in Area Idonea e se il proponente allega alla domanda di richiesta della stessa procedura semplificata un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate come “non idonee”. Inoltre, è stata estesa anche agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, se localizzati:
- in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale;
- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, ovvero;
- in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
Si applica la PAS per gli impianti agro-fotovoltaici, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per i quali viene espressamente previsto che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale sia elevato a 20 MW, purché il proponente alleghi alla PAS un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Inoltre, la PAS è stata estesa anche per l’attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW – comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica – collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
Si applica la PAS, anche per gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile ovvero da fonte fossile che abbiano potenza inferiore ai 300 MW, e sempre che, non comportino un’estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.