Superbonus 110%: come funziona il salto energetico senza cappotto termico
Per coloro che vogliono beneficiare del Superbonus 110% ma che non possono realizzare interventi in merito al cappotto termico, è prevista un’eccezione. Vediamo insieme nel dettaglio come funziona in questo particolare caso.
Il Superbonus 110% è l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Molti di coloro che usufruiscono del Superbonus 110% hanno optato per il cappotto termico. Tuttavia, nei casi in cui ciò non sia possibile, esistono delle eccezioni. Vediamo insieme nel dettaglio.
Superbonus 110%: salto energetico senza cappotto termico
Per poter accedere alla detrazione fiscale prevista dal Superbonus 110%, è infatti prevista per gli appartamenti in condominio, anche senza cappotto, quando sull’edificio non è possibile intervenire ai sensi di legge. E questo perché, quando l’edificio è considerato storico, gli interventi di coibentazione non sono ammessi dato che, altrimenti, questi andrebbero ad alterare per l’immobile il decoro architettonico.
Chiarito come il salto energetico per il Superbonus sia possibile, nel caso indicato, attenzione al rispetto del vincolo SAL 30%, che deve essere rispettato entro il 30 settembre del 2022.
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Come funziona per il cappotto termico
Il lavoro ammesso principale per il Superbonus 110% è quello relativo al cappotto termico, il quale deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali utilizzati devono essere in linea con le direttive di sostenibilità e i criteri ambientali minimi fissati da decreto dell’11 Ottobre 2017. I limiti di spesa per il cappotto termico sono:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Vi sono inoltre gli interventi sulle parti comuni degli edifici, da utilizzare per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva per il raffrescamento.